Secondo la Cassazione, anche le scuole religiose devono pagare l'Ici, non possono godere dell'esenzione. Quella della 5/a sezione civile della Cassazione, che ha accolto un ricorso del Comune di Livorno, è la prima sentenza del genere in Italia su una questione finora così controversa. Una decisione che ha provocato allarme nel mondo cattolico, fino a prospettare la chiusura delle scuole paritarie, annunciata da don Francesco Macrì, presidente della Fidae, la Federazione Istituti di attività educative, che non ce la farebbero a reggere l'urto del fisco. L'esenzione, spiega la Cassazione, è infatti «limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione e di culto» indicate dalla legge del 1985. Ed in esse «non rientra l'esercizio di attività sanitarie, ricettive o didattiche, salvo non sia dimostrato specificamente che le stesse non siano svolte con modalità non commerciali». Non basta che tali strutture possano operare in perdita: «questione priva di fondamento, perché anche un imprenditore può operare in perdita». Ed il giudice di primo grado ha sbagliato - secondo i giudici della Cassazione - a ritenere irrilevante ai fini dell'Ici il corrispettivo pagato dagli utenti delle scuole paritarie, poiché esso «è un fatto rivelatore dell'esercizio dell'attività con modalità commerciali».
(La Stampa 25 luglio)
(La Stampa 25 luglio)