da Volere la Luna del 04/09/2026
Antisemitismo: un disegno di legge contro la democrazia
di Antonello Ciervo
Il prossimo 9 settembre in Commissione Affari costituzionali alla Camera dei Deputati riprenderà l’iter del cosiddetto “ddl antisemitismo”: si tratta del disegno di legge n. 1004 A.S. (ora alla Camera divenuto n. 2830), approvato lo scorso 4 marzo in prima lettura e che, nell’assorbire una serie di proposte legislative provenienti sia dalla maggioranza che da una parte minoritaria del Partito Democratico, introduce nel nostro ordinamento la discutibile definizione di anti-semitismo dell’IHRA (Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto – International Holocaust Remembrance Alliance). Come è possibile leggere nel testo in discussione, per anti-semitismo deve intendersi, ai sensi dell’art. 1, secondo comma del ddl «una determinata percezione degli Ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree e non ebree, i loro beni, le istituzioni della comunità e i luoghi di culto ebraici».
Questa definizione assumerebbe una portata normativa autonoma, divenendo così il presupposto giuridico di attivazione della “legge Mancino” che già sanziona penalmente gli hate speech a contenuto antisemita: si tratterebbe, ai sensi dell’art. 1, primo comma del ddl, addirittura di una definizione “attuativa” dell’art. 3 della Costituzione, in quanto la Repubblica, secondo l’intento dei proponenti, «ripudia ogni forma di antisemitismo, favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione e ostacola la diffusione del pregiudizio antisemita in Italia». Fortunatamente, viene da dire, rispetto alla prima versione del testo, il Senato ha approvato alcuni emendamenti che hanno eliminato una serie di palesi storture costituzionali: il testo originario (a prima firma del Senatore Romeo), infatti, introduceva un reato di anti-semitismo ad hoc ed il divieto preventivo di riunioni in luogo pubblico in tutti quei casi in cui l’autorità di pubblica sicurezza, in via astratta e prognostica, avesse ritenuto che i manifestanti avrebbero declamato slogan o esposto striscioni con contenuti antisemiti. A fronte quindi della formulazione originaria del testo del ddl – dai caratteri chiaramente liberticidi, in coerenza e continuità con le norme repressive approvate nel corso di questa legislatura (i vari pacchetti sicurezza governativi degli ultimi due anni, per intenderci) – quello che la Camera si appresta a discutere adotta la definizione di anti-semitismo di cui sopra, prevedendo comunque – bontà loro – una clausola di garanzia che non vada a incidere sull’esercizio delle libertà civili criminalizzandole («ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali»: art. 1, comma. 1). Il problema, tuttavia, sia sul piano tecnico-giuridico, sia soprattutto su quello politico-costituzionale, rimane.
L’IHRA è un’organizzazione inter-governativa composta da 35 Stati tra cui l’Italia, con il mandato di rafforzare e promuovere l’educazione, la memoria e la ricerca sull’Olocausto: in una riunione tenutasi a Bucarest nel corso del mese di maggio 2016 (dei cui lavori, peraltro, il Governo italiano non ha disponibilità dei verbali, come risulta dalle risposte della Presidenza del Consiglio, in data 1 ottobre e 14 novembre 2025, a specifiche richieste di accesso agli atti), ha adottato la definizione in analisi stabilendo che non doveva considerarsi avere natura giuridicamente vincolante. Ciononostante, questa definizione di anti-semitismo è stata fatta propria dalle istituzioni dell’UE, a seguito dell’approvazione da parte del Parlamento europeo della Risoluzione n. 2692/2017, che comunque prevedeva esplicitamente la non obbligatorietà per gli Stati membri dell’Unione di assumere iniziative legislative volte appunto a “giuridificare” tale definizione: insomma, non ce lo chiede l’Europa, eppure il nostro Parlamento ha deciso di farlo lo stesso. Nel corso della riunione di Bucarest del maggio 2016, inoltre, l’IHRA ha fornito – a titolo non esaustivo – 11 esempi di “condotte” antisemite (che in realtà si estrinsecano in vere e proprie manifestazioni di pensiero da censurare), qui elencate affinché il lettore possa testare il proprio grado di anti-semitismo e di intolleranza nei confronti del popolo ebraico: «incitare, sostenere o giustificare l’uccisione di ebrei o danni contro gli ebrei in nome di un’ideologia radicale o di una visione religiosa estremista»; «fare insinuazioni mendaci, disumanizzanti, demonizzanti o stereotipate degli ebrei come individui o del loro potere come collettività» (in breve, il complotto plutocratico-giudaico-massonico di fascista memoria); «accusare gli ebrei come popolo responsabile di reali o immaginari crimini commessi da un singolo ebreo o un gruppo di ebrei, o persino da azioni compiute da non ebrei»; «negare il fatto, la portata, i meccanismi (per esempio le camere a gas) o l’intenzione del genocidio del popolo ebraico per mano della Germania nazionalsocialista e dei suoi seguaci e complici durante la seconda guerra mondiale»; «accusare gli ebrei come popolo o Israele come Stato di essersi inventati l’Olocausto o di esagerarne i contenuti»; «accusare i cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele o a presunte priorità degli ebrei nel mondo che agli interessi della loro nazione»; «negare agli ebrei il diritto dell’autodeterminazione, per esempio sostenendo che l’esistenza dello Stato di Israele è una espressione di razzismo»; «applicare due pesi e due misure nei confronti di Israele richiedendo un comportamento non atteso da o non richiesto a nessun altro Stato democratico»; «usare simboli e immagini associati all’antisemitismo classico (per esempio l’accusa di deicidio) per caratterizzare Israele o gli israeliani»; «fare paragoni tra la politica israeliana contemporanea e quella dei nazisti»; «considerare gli ebrei collettivamente responsabili per le azioni dello Stato di Israele».
Come si legge, assumere come norma la definizione dell’IHRA per criminalizzare le opinioni antisemite diventa una questione giuridica quanto mai problematica, anche perché gli esempi di cui sopra rischiano, in ragione della loro astrattezza e de-contestualizzazione, di provocare una slippery slope rispetto alla critica legittima nei confronti delle politiche criminali poste in essere dall’attuale Governo israeliano. Chi scrive, ad esempio, ritiene che il Governo Netanyahu stia compiendo una serie di crimini sistemici, ormai accertati dalle istituzioni giudiziarie e politiche internazionali, come il genocidio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Chi scrive, inoltre, ritiene che lo Stato di Israele stia occupando, in violazione del diritto internazionale e delle relative Risoluzioni delle Nazioni Unite, non soltanto la Striscia di Gaza e la Cisgiordania, ma anche il Libano meridionale, tra l’altro compiendo atti di aggressione bellica nei confronti delle forze di interposizione dell’ONU presenti in quell’area, tra cui molti militari italiani (come denunciato dalla stesso ministro della difesa italiano Crosetto in un’intervista al Corriere della Sera del 4 settembre 2025). Chi scrive ritiene che i palestinesi e gli arabo-israeliani siano sottoposti sistematicamente e quotidianamente a un regime di apartheid da parte dello Stato di Israele; che il muro che “divide” il territorio israeliano da quello della Cisgiordania sia stato costruito in violazione del diritto internazionale, come del resto accertato da oltre un decennio dalla Corte Internazionale di Giustizia, e che sia uno strumento di occupazione illegale del territorio sovrano palestinese, al pari delle cosiddette “colonie” israeliane in Cisgiordania. Chi scrive, infine, pensa che Israele sia l’unico Stato mediorientale che si riconosce nei principi del diritto occidentale e che però, al contempo, prevede la pena di morte per appartenenza etnica, in quanto applicabile di fatto soltanto ai palestinesi e agli arabo-israeliani, ma non ai cittadini israeliani stessi. Tutte queste convinzioni, suffragate da una serie di decisioni della Corte Internazionale di Giustizia e di Risoluzioni dell’Assemblea delle Nazioni Unite, mi rendono forse un antisemita ai sensi della definizione adottata dall’IHRA e, quindi, un criminale? Ovviamente da giurista penso proprio di no, se soltanto si resta fedeli alla lettera dell’art. 1, primo comma del ddl anti-semitismo (e per inciso all’art. 21 della nostra Costituzione), essendo, la mia, una semplice critica giuridica e politica nei confronti dell’attuale Governo israeliano, esercizio di una libera espressione del pensiero, tra l’altro non avente portata istigatoria o propagandistica, che registra un mero dato di fatto notorio, se solo si leggono le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia, della Corte Penale Internazionale e le Risoluzioni dell’Assemblea delle Nazioni Unite dell’ultimo mezzo secolo sul punto.
Eppure, è chiaro, il problema rimane sul piano giuridico e costituzionale, perché la definizione in questione fa coincidere – parzialmente e in maniera nebulosa – l’anti-semitismo con la critica allo Stato di Israele e, soprattutto, al sionismo, che storicamente è stato declinato in vari modi nel pensiero politico ebraico, ma che senz’altro nel corso degli ultimi anni si è incarnato in maniera nazionalista e a tratti fascista (a questo punto mi assumo la responsabilità penale del paragone) nell’azione politica e militare del Governo Netanyahu. Il rischio concreto insomma – come è stato puntualmente denunciato – è che la “normativizzazione” della definizione di anti-semitismo dell’IHRA determini un vero e proprio chilling effect, che assuma cioè un effetto deterrente per limitare la libertà di manifestazione di pensiero di giornalisti, studiosi, insegnanti, accademici ovvero di semplici cittadini che da domani preferiranno non esprimersi pubblicamente sulla situazione a Gaza o in Cisgiordania, per non rischiare di essere sottoposti a procedimenti penali o sanzionatori da parte delle proprie istituzioni di afferenza. Infatti, il ddl all’art. 3 stabilisce le cosiddette “Linee di azione” per realizzare una “Strategia nazionale per la lotta contro l’antisemitismo” che, in pratica, si risolvono in questi tre punti programmatici pericolosamente liberticidi: a) l’utilizzazione della banca dati della polizia di Stato per monitorare gli episodi di anti-semitismo, al fine di «acquisire una visione completa del fenomeno in Italia, nonché di promuovere il coordinamento delle attività di monitoraggio tra gli organismi coinvolti nella raccolta dei dati» (si legga “schedature di massa”); b) il controllo da parte delle istituzioni scolastiche degli episodi di anti-semitismo che si verificheranno nelle aule (si legga “controllo delle opinioni espresse dai docenti in classe”, con potenziali conseguenze disciplinari); c) l’adozione da parte delle Università di «misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo», individuando soggetti preposti «alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di anti-semitismo in linea con il codice etico delle stesse università» (si legga, “controllo delle opinioni e della didattica dei docenti”, anche qui con potenziali conseguenze disciplinari e con buona pace dell’art. 33 della Costituzione).
In breve, l’intento del ddl sembra proprio quello di “ghettizzare” legislativamente tutte le voci dissenzienti rispetto ai crimini in corso in Palestina all’interno dell’opinione pubblica, delle istituzioni scolastiche e universitarie, oltre che, soprattutto, dei mass media e più in generale della società civile, introducendo nell’ordinamento una spada di Damocle che potrebbe essere utilizzata dalle procure – magari sollecitate dalla politica al momento giusto – per criminalizzare le voci critiche rispetto ai crimini commessi dal Governo Netanyahu. Insomma, parafrasando Paul Valery, se non si può più attaccare l’argomento – perché il genocidio palestinese è ormai sotto gli occhi di tutti, come sotto gli occhi di tutti è l’inanità e la subordinazione dell’UE alle politiche illegali degli attuali governi israeliano e statunitense –, allora si attacchi l’argomentatore, qualificandolo nel peggiore dei modi possibile – antisemita, per l’appunto –, per poi criminalizzarlo e magari, finalmente, condannarlo a qualche anno di carcere, riducendolo così al silenzio. A dimostrazione del fatto, quand’anche ce ne fosse ancora bisogno, che la qualità della nostra democrazia si sta deteriorando ogni giorno di più.