Otto cose da sapere sui fogli di via
1. Cos’è un foglio di via obbligatorio e verso chi può essere applicato?
Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione che ha origini
antiche nell’ordinamento italiano, risalente al diciannovesimo secolo con il
nome di “confino” e diffusamente utilizzata nel periodo fascista verso coloro
che contrastavano il regime. Il foglio di via obbligatorio è oggi previsto
dall’articolo 2 del decreto legislativo 159/2011, meglio noto come Codice
antimafia e delle misure di prevenzione, ed è una misura limitativa della
libertà di movimento di natura amministrativa che opera preventivamente
rispetto alla commissione di reati o indipendentemente dalla commissione di
ulteriori reati, sul presupposto della pericolosità sociale del soggetto che ne
è destinatario. Per applicare il foglio di via si richiede semplicemente che il
Questore ritenga, attraverso un giudizio prognostico anziché “sulla base di
elementi di fatto”, che il soggetto manifesti con il suo comportamento
atteggiamenti riconducibili al concetto generico di pericolosità sociale. Il
modo in cui il foglio di via viene applicato ad attivisti, militanti di
movimenti e sindacati suggerisce che la pericolosità attribuita a questi
individui è principalmente basata sulla percezione o sull’aspettativa derivante
dall’esercizio del diritto di protesta e dall’appartenenza a gruppi specifici
ritenuti turbolenti e problematici, piuttosto che essere valutata in base ad
elementi di fatto riguardanti il soggetto destinatario della misura.
2. Chi ha il
potere di emettere un foglio di via obbligatorio?
Il foglio di via obbligatorio viene emesso dal Questore della provincia in
cui si trova il soggetto, senza che vi sia la necessità dell’intervento di un
giudice, quando si ritiene che la pericolosità sociale di questi possa
costituire una minaccia per la sicurezza pubblica.
3. Quali sono
i motivi per cui può essere emesso un foglio di via?
Il foglio di via dovrebbe essere indirizzato a individui che sono
solitamente coinvolti in attività criminali, a coloro che dipendono
finanziariamente da attività illegali e a coloro che commettono reati che
minacciano l’integrità fisica o morale dei minori, la salute, la sicurezza o la
pace pubblica (come stabilito dall’articolo 1 del decreto legislativo n.
159/2011). Ove una persona, a seguito di un giudizio prognostico da parte del
Questore, fosse considerata pericolosa per la sicurezza pubblica e si trovasse
al di fuori del loro luogo di residenza, il Questore potrebbe ordinarne il
rimpatrio con una decisione motivata e un foglio di via obbligatorio. La
decisione di applicare questa misura dovrebbe essere quindi fondata
sull’osservanza dei seguenti requisiti: l’appartenenza della persona a una
delle categorie sopra menzionate dell’articolo 1 del decreto legislativo n.
159/2011, la valutazione della pericolosità per la sicurezza pubblica e la
presenza della persona al di fuori del suo luogo di residenza. Nella pratica,
in diverse occasioni i fogli di via obbligatori sono stati applicati nei
confronti di persone la cui pericolosità sociale si è ricavata da un giudizio
prognostico svolto sulla base di comportamenti e azioni strettamente connessi
all’esercizio della protesta pacifica. Un esempio sono attivisti del movimento
No Tav in Val Susa e No Muos in Sicilia, i delegati e
dirigenti dei sindacati di base e, recentemente, gli attivisti per la giustizia
climatica.
4. Posso
essere sottoposto a un foglio di via senza un’udienza o un processo?
Sì, il foglio di via è una misura di prevenzione di natura amministrativa e
non vi è necessità dell’intervento di un giudice. Tuttavia, pur essendo un
provvedimento caratterizzato da ampia discrezionalità del Questore, per la sua
adozione è sempre necessario svolgere un’attenta indagine su tutti gli elementi
che giustificano l’adozione dell’atto, e del quale costituiscono indefettibili
presupposti. È quindi necessario che il Questore svolga approfondite indagini
sull’effettiva e reale pericolosità del soggetto cui il foglio di via
obbligatorio è indirizzato, valutando tutti gli elementi a disposizione nel
caso concreto. È necessario che alla persona cui è indirizzato il potenziale
foglio di via venga dato il diritto di spiegare e vedere prese in considerazione
le motivazioni per cui si trova sul territorio in cui si sono verificati i
fatti, valutando con cura l’esistenza di legami di natura famigliare,
professionale, scolastica o ogni altra motivazione meritevole di tutela per cui
il soggetto è in quel luogo. La valutazione della pericolosità sociale non
dovrebbe sottostare a criteri arbitrari ma attenersi strettamente alla ratio della
norma e al testo di legge. Nota bene: se in Questura ti
proponessero di firmare un foglio in cui dichiari che non hai legami con il
luogo in cui ti trovi e lo firmi, questo potrebbe essere una dichiarazione a
tuo sfavore che potrebbe aumentare il rischio di rilascio del foglio di via e
rendere più difficoltoso l’accoglimento del ricorso al Tar. Presta attenzione
ad ogni dichiarazione che firmi e se non te la senti evita di firmare, non è
obbligatorio.
5. Quali sono
le implicazioni per il mio lavoro o la mia educazione se ricevo un foglio di
via?
Il foglio di via obbligatorio obbliga la persona che l’ha ricevuto a
lasciare il territorio e a non farvi ritorno per un periodo compreso tra
i sei mesi e i quattro anni. Di conseguenza, se studi o
lavori nel luogo da cui hai ricevuto il foglio di via obbligatorio da quel
momento non potrai più continuare a svolgere le tue attività. Per questo è
fondamentale segnalare l’esistenza di legami con il luogo fin dal primo
momento, perché tra le valutazioni che la Questura deve fare prima di emettere
il foglio di via obbligatorio vi è anche quella riguardante le motivazioni per
cui ti trovi lì.
6. Cosa posso
fare se mi viene applicato un foglio di via obbligatorio?
Se ti viene applicato un foglio di via obbligatorio da una municipalità
dovrai lasciarne il territorio entro il tempo concesso dalla Questura e potrai
farvi ritorno solo sulla base di concessioni di questa rilasciate, ad esempio,
per recarsi dal proprio legale o per altri motivi burocratici. Tuttavia, la
misura può essere modificata o revocata dal Questore che, su richiesta, può
modificare e ridurre la durata del divieto sulla base di una diversa
valutazione. Durante il periodo di validità del foglio di via è possibile
richiedere dei permessi temporanei alla Questura per transitare nel luogo
interdetto per motivi familiari, di studio, lavoro o altri motivi dimostrabili.
Contro il foglio di via è possibile presentare memorie alla Questura, fare
appello al Prefetto (entro 30 giorni), al Tribunale Amministrativo Regionale
(entro 60 giorni) e infine al Consiglio di Stato.
7. Cosa
succede se non rispetto il foglio di via?
In base al decreto legislativo 15/2011, il contravventore
del foglio di via obbligatorio è punito con la reclusione da sei a diciotto
mesi e con la multa fino a 10.000 euro (come modificato dall’art. 3, comma 2,
lett. b, decreto legge 15 settembre 2023, n. 123, cosiddetto decreto
Caivano; prima di tale modifica era previsto l’arresto da uno a sei mesi e,
inoltre, la violazione del foglio di via obbligatorio era una contravvenzione
mentre ora è divenuta un delitto).
8. Qual è la
differenza tra un foglio di via e altre misure di prevenzione come la
sorveglianza speciale?
Restando nell’ambito delle misure di prevenzione previste dal Codice
Antimafia, vi sono importanti differenze tra il foglio di via obbligatorio e
altre misure applicate dall’autorità giudiziaria, come la sorveglianza
speciale. In primis, è appunto differente la competenza: il foglio
di via obbligatorio (così come l’avviso orale) è emesso dal
Questore con le modalità illustrate sopra. Le misure applicate dal giudice sono
invece previste dagli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 159/2011.
I casi in cui possono venire applicate sono molto più ristretti perché è
previsto un elenco tassativo di casi, fermo restando un necessario giudizio
rispetto l’attualità della pericolosità del soggetto. Coloro che possono
proporre all’autorità giudiziaria l’applicazione di una misura di prevenzione sono
il questore, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, il
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove
dimora la persona e il direttore della Direzione investigativa antimafia
per le misure della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo
di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Una volta avanza la
richiesta al giudice competente, la decisione deve avvenire entro 30 giorni da
quello in cui la proposta è stata depositata attraverso l’adozione di un
decreto che deve essere motivato. Per quel che riguarda la tipologia delle
misure di prevenzione applicabili dall’autorità giudiziaria, queste sono: la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il
divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di
dimora abituale, o in una o più regioni, l’obbligo di soggiorno nel comune di
residenza o di dimora abituale.
05-06-2024 - Amnesty International (5/6/24)