mercoledì 9 luglio 2025

Pubblichiamo da “Pressenza” la seconda parte dell’articolo “Ma quale casa?” (la prima parte è stata pubblicata ieri)

 

“Ma quale casa?”

la campagna per introdurre il diritto

all’abitare in Costituzione


(SECONDA PARTE)

 

… Così, un primo gruppo di Costituzioni (tra cui vale la pena menzionare – in Europa – l’articolo 2 della legge costituzionale svedese sul governo e – fuori dall’Europa – gli articoli 7.4 e 23.IX della Costituzione del Brasile) legano il diritto all’abitare alla garanzia del minimo esistenziale, così riconoscendo il nesso tra l’abitare e condizioni di vita dignitose. Un secondo gruppo di Costituzioni, invece, riconosce il diritto all’abitare come grandezza autonoma: in questo secondo gruppo – oltre ai già ricordati esempi spagnolo e portoghese si possono menzionare, in Europa, l’articolo 23, n. 3 della Costituzione belga, l’articolo 19 della Costituzione finlandese e l’articolo 21.4 della Costituzione greca; e, fuori dall’Europa, l’articolo 19 della Costituzione boliviana del 2009 (“Every person has the right to an adequate habitat and home that dignifies family and community life”) o all’articolo 100 della Costituzione del Paraguay che parla di una abitazione dignificante (“dignifying”).

Altrettanto interessanti, infine, quelle Costituzioni che – pur in assenza di una esplicita proclamazione del diritto all’abitare – si occupano invece di articolare le relative politiche pubbliche, ad esempio sul piano del riparto di competenze tra livelli di governo (è il caso, ad esempio, dell’articolo 74.1 della Legge Fondamentale tedesca del 1949). Di questi spunti comparativi la proposta di legge tiene conto, articolando su più livelli i dispositivi di riconoscimento del diritto all’abitare. La proposta si compone di tre articoli. L’articolo 1 propone la modifica del primo comma dell’articolo 44, aggiungendo ad esso un ulteriore periodo, il quale sancisce l’impegno della Repubblica nell’indirizzare e coordinare lo sviluppo delle aree urbane, e nel garantire l’accesso all’abitazione quale bene primario e mezzo necessario per assicurare alla persona l’effettivo esercizio dei diritti e una vita libera e dignitosa.

La scelta dell’articolo 44 come sede di intervento deriva tanto dall’oggetto di tale disposizione – la fissazione di principi e criteri per l’articolazione di politiche relative allo sviluppo delle aree agricole (e, secondo la presente proposta, anche urbane) – quanto, soprattutto, dalle finalità rispetto alle quali la disposizione in parola curva il proprio intervento. Infatti, accanto al fine di conseguire il “razionale sfruttamento del suolo” la disposizione enuncia anche l’obiettivo di “stabilire equi rapporti sociali”. Tali finalità giustificano pienamente la scelta di estendere l’attuazione di tali obiettivi – oggi limitata all’ambito agricolo – anche alle aree urbane, indirizzandone lo sviluppo e includendo in tali direttrici anche la garanzia dell’accesso all’abitazione. Anche le politiche urbanistiche e abitative sono infatti finalizzate – secondo quel che si è detto – ad assicurare rapporti sociali equi, conciliando il pieno sviluppo della persona umana (la “vita libera e dignitosa” che discende, nella logica della presente proposta, dalla disponibilità di una abitazione) con il godimento dei diritti fondamentali ma anche con la tutela dell’ambiente.

In questo senso, una equilibrata articolazione delle politiche abitative – opportunamente orientata al fine di stabilire equi rapporti sociali – diviene ponte tra la libera realizzazione della personalità individuale, la convivenza sociale secondo giustizia ed eguaglianza e la necessaria armonia tra attività umane e salvaguardia dell’ambiente. La modifica proposta individua nella Repubblica il titolare dell’obbligo di garantire e promuovere l’accesso all’abitazione: con ciò si è voluta valorizzare la doppia dimensione del principio di sussidiarietà (di cui all’articolo 118, commi primo e ultimo, della Costituzione), che chiama in causa lo Stato, le Regioni, le Province, Comuni (quali articolazioni territoriali della Repubblica), ma anche singoli individui e formazioni sociali, nel segno della cooperazione e della solidarietà(principi che hanno, parimenti, rilievo costituzionale: cfr. l’articolo 2 e l’articolo 45).

L’articolo 2 modifica il secondo comma dell’art. 47. Tale disposizione, che attualmente tutela l’accesso del risparmio popolare alla “proprietà” dell’abitazione, viene modificata nel senso di estendere tale tutela anche al “godimento” dell’abitazione medesima. Il “godimento” comprende infatti forme alternative di accesso all’abitazione quali l’affitto e la gestione pubblica o sociale degli alloggi, le quali rispondono a esigenze abitative diverse rispetto alla tradizionale proprietà privata. La modifica vuole così farsi carico e dare copertura costituzionale ad una realtà in cui molte persone e molte famiglie non sono in grado di acquistare una casa, ma potrebbero egualmente beneficiare della protezione giuridica rafforzata dell’accesso a un’abitazione dignitosa.

L’articolo 3 infine modifica il secondo e il terzo comma dell’art. 117, inserendovi un riferimento esplicito e coordinato al riparto di competenze in materia di politiche abitative. In particolare, si aggiunge una ulteriore lettera all’elencazione – contenuta nel secondo comma dell’articolo 117 – delle materie di competenza esclusiva dello Stato, con riguardo alle “norme generali in materia di politiche abitative”. L’aggiunta di questa specifica norma si rende necessaria per garantire che l’indirizzo delle politiche per l’abitare, da intendere in senso estensivo, sia uniforme su tutto il territorio nazionale e che non dipenda da differenze regionali che potrebbero comprometterne l’effettività. Inoltre, si modifica il terzo comma dell’articolo 117 – relativo alle materie di competenza concorrente – giustapponendo alla competenza in materia di “governo del territorio” quella in materia di “programmi di edilizia residenziale pubblica” così sottolineando ulteriormente la responsabilità dello Stato, condivisa con le Regioni, nel promuovere e attuare politiche abitative che rispondano ai bisogni sociali più urgenti.

In Italia, il tema del diritto alla casa è diventato sempre più centrale in un contesto di crescente disagio abitativo. L’aumento dei costi delle abitazioni, la crescita esponenziale e incontrollata di affitti brevi in determinati quartieri delle nostre città, la difficoltà di accesso al credito, la precarizzazione del lavoro, l’assenza di un salario minimo legale e l’espansione di fenomeni di povertà assoluta e relativa – sono quasi 14 milioni le persone in povertà assoluta o relativa oggi in Italia – hanno alimentato una situazione di già grave emergenza.

Milioni di persone, in particolare giovani, studenti, anziani soli, famiglie a basso reddito, migranti, lavoratori precari, e giovani coppie si trovano a fronteggiare difficoltà insormontabili nell’accedere a una casa, e ad una casa che sia dignitosa. L’alta incidenza di sfratti, il crescente numero di persone senza dimora – quasi 500 mila secondo l’Istat – la difficoltà di accesso al mercato degli affitti e la scarsità di alloggi pubblici sono solo alcune delle manifestazioni più evidenti di una crisi abitativa che coinvolge una porzione tragicamente significativa della popolazione.

Non è infatti possibile parlare dei problemi dell’abitare in maniera organica se consideriamo le sole statistiche e non riflettiamo, con uno sguardo più ampio, su tutte le situazioni di difficoltà in cui la precarietà abitativa incide in maniera determinante. A questo riguardo, vanno dunque considerate, per fare esempi tristemente noti a tutti noi, anche le migliaia di persone che si trovano in difficoltà a causa di eventi sismici o dei tragici avvenimenti metereologici dovuti al cambiamento climatico, le quali, spesso a distanza di anni, ancora faticano a trovare una soluzione abitativa stabile e vedono la propria vita precaria e in stallo. La complessità di tale situazione richiede quindi una risposta consapevole, decisa, e strutturata da parte della Repubblica nel suo insieme, che non rappresenti solamente una soluzione di rapida narrazione, ma possa fissare nuovi princìpi per la futura produzione normativa e diventare la base su cui costruire ed orientare una nuova stagione di politiche abitative.


da “Pressenza” del 4/7/25