da ESODO
Modulo per disposizioni anticipate di trattamento
La L. n. 219/2017 ha introdotto nel nostro Paese l'istituto giuridico delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Si tratta di un documento nel quale si dichiarano le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari nella previsione di una futura incapacità di assumere personalmente tali decisioni. Pubblichiamo la proposta di modulo elaborata dal Gruppo di studio sulla bioetica di "Aggiornamenti Sociali", liberamente scaricabile dal sito della rivista, alla sezione: www.aggiornamentisociali.it/progetti-bioetica/.
Nella redazione delle DAT a partire dal modello che proponiamo è bene tenere presente alcuni passaggi che ne puntualizzano il significato. Le decisioni che ciascuno prenderà sono frutto di un percorso informativo, di confronto e di condivisione sia con un medico di propria fiducia sia con i familiari e gli amici (pur non prescritto dalla normativa). E’ importante non solo ciò che si scrive, ma anche come le scelte sono maturate, per cui occorre prendere il tempo necessario. In un’epoca in cui la morte viene rimossa, queste disposizioni possono diventare un’occasione per prepararsi ad affrontare questo momento della vita. Ricordando che le scelte compiute possono sempre essere riviste, è auspicabile che siano comunque ridiscusse, eventualmente al solo fine di confermarle, insieme al fiduciario e al medico dopo un certo periodo di tempo. Tenuto conto di questo, non si deve avere la pretesa, per cominciare a redigere le DAT, di definire ogni possibile condizione; essa può essere nel tempo integrata e, per quanto non stabilito dal soggetto, il medico e il fiduciario potranno coerentemente interpretare i suoi desideri. In questa linea, la pianificazione condivisa delle cure, prevista all’art. 5 della stessa legge, è la via specifica che consente di declinare nel modo concretamente più valido la prospettiva delle DAT. Poiché ha l’obiettivo di accompagnare in maniera dignitosa la persona morente, il modulo che segue è stato costruito indicando quali trattamenti, a fronte di una patologia a prognosi infausta e ingravescente, potrebbero essere non iniziati o sospesi, senza che ciò escluda che questi stessi trattamenti possano invece essere richiesti. Vi si può indicare sia ciò che si rifiuta, sia ciò che si desidera, differenziando le proprie scelte. Nelle righe previste sotto la dizione "Altre disposizioni" possono trovare spazio alcuni trattamenti che non sono stati esplicitamente menzionati. La ragione è duplice: da una parte, ulteriori terapie oggi non prevedibili potranno in futuro entrare a far parte dei mezzi disponibili in clinica, dall'altra, sull'astensione da alcuni trattamenti di sostegno vitale - tra cui la questione più controversa riguarda la nutrizione e l’idratazione artificiali - esistono posizioni e interpretazioni diversificate, anche in seno alla Chiesa cattolica.
Dopo la compilazione, è necessario consegnarne copia agli uffici preposti del proprio Comune di residenza o di altri enti, che provvedono alla trasmissione alla Banca dati nazionale delle DAT, operativa presso il Ministero della Salute dal 1 febbraio 2020; è bene darne copia anche al fiduciario e ai familiari.