Dei diritti e delle pene
Davvero
il carcere, previsto dal diritto penale, è compatibile con il principio
di umanità? Forse è ora di trovare soluzioni alternative
di Luigi Manconi
Si
è appena concluso un anno che ha visto approfondirsi, come mai in
passato, il solco tra le scelte della politica e quelle delle
istituzioni di garanzia su una materia, quale quella penale, che proprio
perché incide su questioni estremamente sensibili (la libertà e la
sicurezza), dovrebbe invece sottrarsi da ogni possibile uso di parte.
Da
un lato, infatti, posizioni lungimiranti sono state assunte tanto dalla
Corte costituzionale quanto dal Presidente della Repubblica, che nel
promulgare la legge di conversione del decreto sicurezza-bis ha
richiamato il Parlamento al rispetto del principio di proporzionalità in
materia penale. Per altro verso, la maggioranza di governo del Conte 1,
ha utilizzato il penale per fini propagandistici, con una riforma della
legittima difesa che sovverte la gerarchia dei valori costituzionali,
una disciplina della prescrizione che sancisce un processo- ergastolo
(“fine processo mai”) e l’introduzione di ulteriori fattispecie di reato
o inasprimenti di pena (come documenta benissimo il saggio di Stefano
Anastasia L’uso populista del diritto e della giustizia penale ,
pubblicato in Ragion pratica , n. 1/2019).
Quel
divario tra gran parte della classe politica e istituzioni di garanzia
non è, d’altra parte, nuovo: basti pensare a quanto poco seguito abbia
incontrato l’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano,
quando, nel 2013 ha qualificato come «imperativo morale» la risoluzione
della questione penitenziaria, ritenendo le condizioni delle carceri non
giustificabili neppure «in nome della sicurezza, che ne viene più
insidiata che garantita».
Del
resto, negli ultimi anni, la Corte costituzionale (a proposito del
numero “chiuso” nelle carceri) e la Corte europea dei diritti umani,
hanno rilevato come una realtà che priva i detenuti anche solo dello
“spazio vitale” minimo, impedisce quel percorso rieducativo che, solo,
giustifica la pena. Il carcere si conferma così strutturalmente incapace
di produrre reinserimento sociale del detenuto, adesione ai principi
della convivenza civile e, quindi, di garantire la sicurezza collettiva
limitando la recidiva (assai più alta tra chi sconta la pena in carcere
rispetto a chi usufruisce di alternative).
Il
diritto penale, esteso a dismisura nel nostro ordinamento (vedi
l’importante libro di Filippo Sgubbi, Il diritto penale totale , edito
dal Mulino) è così diventato, da Magna Charta del reo, risorsa politica
straordinaria, alimentando quell’ipertrofia sanzionatoria di cui il
sovraffollamento penitenziario è una delle implicazioni forse più
tragiche.
Fin
quando si caricherà il diritto penale di aspettative che non gli sono
proprie, ne deriverà fatalmente una lacerazione insanabile tra giustizia
attesa e giustizia amministrata, tale da rovesciare la simmetria dei
rapporti sui quali si regge la democrazia: quella tra autorità e
individuo, libertà e sicurezza, colpa e perdono.
Sulle
distorsioni prodotte da un sistema penale così caricato di aspettative
quasi escatologiche si interroga Umberto Curi nel suo Il colore
dell’inferno , (Bollati Boringhieri, 2019). Il libro, che riprende nel
titolo una frase di Simone Weil, ripercorre anche storicamente le
intrinseche contraddizioni di un diritto che deve distinguersi dalla
vendetta per interromperne il ciclo e superare l’ordalia, ma che finisce
poi tragicamente per simularne i paradossi. Il risultato è, per una
singolare eterogenesi dei fini, un prodotto inutile tanto per il reo
quanto per la vittima.
E
sul confine che separa il diritto (penale in particolare) dalla
violenza si interroga Eligio Resta, che in La violenza (e i suoi
inganni) , Sossella editore, 2019, mette a nudo tutta l’ambivalenza di
un diritto costretto a infliggere male per riparare il male commesso. Il
diritto penale si rivela, così, un pericolosissimo, ma ineludibile
pharmakon, espresso dall’idea di Walter Benjamin di un giudice che non
condanna per la colpa ma «infligge ciecamente destino », colpendo
tuttavia non l’uomo, ma «la nuda vita in lui». E se di quest’arma così
ambivalente non riusciamo a fare a meno, per distinguersi dalla violenza
essa dovrà, nota Resta, valorizzare la sua funzione di limite del
potere e il suo fondamento etico, rischiando altrimenti un
convenzionalismo al servizio dei più forti, espresso dalle parole di
Goethe: «Voi fate diventare il povero colpevole». Qui riecheggiano le
parole di uno scritto giovanile di Aldo Moro (che riprende Gustav
Radbruch): «abbiamo bisogno non tanto di un diritto penale migliore, ma
di qualcosa di meglio del diritto penale». In virtù di un’associazione
che può apparire spericolata, penso si possa rintracciare un filo comune
tra quell’affermazione di Moro e quanto ha recentemente ribadito papa
Francesco a proposito dell’impotenza del diritto penale a realizzare una
qualche utilità sociale. Non è, insomma, attraverso la pena pubblica
che si possono risolvere le tensioni all’interno della comunità.
Ma
dove tracciare il limite, oltrepassato il quale il diritto penale
diviene violenza perché incompatibile con quel principio di umanità che,
solo, lo giustifica? Le Corti hanno più volte sottolineato come nessuna
pena possa prescindere da alcune minime garanzie indispensabili per
consentire al detenuto di portare con sé quel «bagaglio degli
inviolabili diritti dell’uomo » che neppure il carcere può negare. Se la
detenzione è essenzialmente spoliazione (di libertà, di affetti, di
relazioni, di possibilità), essa non può infatti degenerare in un
processo di reificazione, contrario a quella tensione rieducativa che
rifiuta ogni visione deterministica, in favore di un’irrinunciabile
scommessa razionale sull’uomo.
Al
contrario, risulta costituzionalmente imposta la residualità del
carcere, ammissibile solo laddove ogni altra misura risulti inadeguata.
Ed è forse anche il caso di chiedersi, come fa Curi, se non sia
strutturalmente incompatibile con la finalità rieducativa una misura,
come il carcere, che si svolge deresponsabilizzando il condannato,
separandolo da quel contesto sociale in cui dovrebbe reinserirsi e
degradando quella soggettività che dovrebbe evolvere, tanto da
condividere principi opposti rispetto a quelli sottesi al reato. La
reclusione in luoghi separati dal resto del mondo, oltre che sottratti a
ogni tipo di tutela e controllo esterno non è, forse, l’esatto opposto
della risocializzazione?
Non
solo: così come appare oggi, come un contenitore della marginalità
sociale e del disagio psichico, il carcere non garantisce nessuno. Le
vittime restano sempre più sullo sfondo (dal processo all’esecuzione);
la sicurezza collettiva non ne trae vantaggio; il condannato,
quand’anche in quello stato di degrado non acuisca la sua
irresponsabilità, ne esce incapace di intraprendere un sia pur minimo
percorso di reinserimento sociale.
Per
questo il carcere va sostituito, investendo soprattutto — come propone
Umberto Curi — su forme di giustizia riparativa, che responsabilizzino
il condannato consentendogli di rimediare alle conseguenze del reato,
così soddisfacendo anche le esigenze della vittima. Insomma «qualcosa di
meglio del diritto penale».
La Repubblica 10/01