Una strana idea di democrazia
24-04-2020 - di Francesco Pallante
In
un sorprendete articolo comparso su La Stampa dello scorso 20 aprile,
Massimiliano Panarari s’interroga sull’incapacità del Governo di
approfittare dello stato d’eccezione per esercitare i propri poteri
decisionali.
Il
ragionamento è semplice: «lo stato d’eccezione è in corso»; «sovrano è
colui che decide sullo stato d’eccezione» (l’immancabile Carl Schmitt);
il presidente del Consiglio è colui che decide nello stato d’eccezione.
Ergo: che cosa aspetta Giuseppe Conte a «sciogliere il nodo di Gordio»
della decisione più importante e correggere l’«evidente passo falso» che
lo ha portato a ritenere «non negoziabile» il «primato della salute» a
discapito delle «giuste ragioni del mondo industriale»?
Difficile sommare tanti travisamenti della Costituzione nel breve spazio di un articolo di giornale.
Primo.
Non è in corso alcuno stato d’eccezione. E ciò per il semplicissimo
motivo che si tratta di un’ipotesi che il nostro ordinamento non
contempla. Quel che è in atto è uno «stato di emergenza sanitaria»
proclamato, per sei mesi, dal Consiglio dei ministri con deliberazione
del 31 gennaio 2020 adottata in forza del Codice della protezione civile
(decreto legislativo n. 1/2018, art. 7, comma 1, lettera c).
Un’ipotesi, dunque, che lungi dall’essere «eccezionale», è pienamente
riconducibile al quadro normativo vigente e dalla quale – in combinato
disposto con il decreto-legge n. 19/2020, il testo unico sugli enti
locali, il decreto legislativo n. 112/1998 e la legge n. 833/1978 –
discende il potere degli esecutivi statali e regionali di adottare
ordinanze: atti che, pur potendo derogare alla legislazione, devono
comunque operare nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento
giuridico (altro discorso è che poi, in concreto, tali poteri non sempre
siano stati utilizzati in modo costituzionalmente legittimo: https://volerelaluna.it/in-primo-piano/2020/03/27/coronavirus-interventi-normativi-costituzione-10-domande-e-risposte/).
Né si può dire che siamo di fronte a una lacuna costituzionale: i
costituenti discussero a fondo la previsione dello stato d’emergenza. Da
una parte, coloro per i quali l’ipotesi andava normata onde evitare il
rischio che, se si fosse verificata un’emergenza, qualcuno potesse
approfittare del vuoto normativo; dall’altra, coloro per i quali, una
volta introdotta un’ipotesi di questo genere, sarebbe stato impossibile
evitarne l’abuso. Due posizioni contrapposte, trasversali agli
schieramenti politici, ma mosse dalla medesima preoccupazione di evitare
il pericolo dell’uomo solo al comando. Di qui la scelta, poi assunta
consensualmente, di regolare non l’emergenza ma i poteri esercitabili
dal Governo, sotto controllo parlamentare, nei soli casi straordinari di
necessità e urgenza (art. 77 Cost., che prevede la conversione in legge
del decreto-legge, pena la sua decadenza) e in seguito alla
deliberazione dello stato di guerra (art. 78 Cost., deliberazione che
spetta alle Camere e che deve prevedere quali poteri in concreto
conferire al governo).
Secondo.
Gli ordinamenti giuridici che, come il nostro, si collocano nell’alveo
del costituzionalismo escludono che qualcuno possa insignirsi della
sovranità, vale a dire di un potere decisionale ultimo e assoluto
(analogo a quello perseguito dai sovrani nel XVII e nel XVIII secolo).
Storicamente, le costituzioni nascono proprio a questo scopo: impedire
la sovranità, separando e limitando il potere. Si legga l’art. 1, comma
2, Cost.: «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
forme e nei limiti della Costituzione». «Appartiene al popolo»: vale a
dire a tutti i cittadini, dunque a nessuno in particolare; e, in ogni
caso, è vincolata nei modi d’esercizio («nelle forme») e nel merito
delle decisioni («nei limiti»). Una sovranità, dunque, diffusa e
condizionata: di fatto, una sovranità negata.
Terzo.
La tutela della salute – «fondamentale diritto dell’individuo» (l’unico
diritto definito «fondamentale») e «interesse della collettività» (art.
32 Cost.) – è esattamente un bene costituzionale non negoziabile.
Meglio: l’unico bene costituzionale non negoziabile, dal momento che il
diritto alla salute, strettamente connesso al diritto alla vita (art. 2
Cost.), è precondizione necessaria affinché qualsiasi altro diritto
possa essere effettivamente goduto. Se, nella gestione dell’emergenza
Coronavirus, un passo falso è stato compiuto sulla tutela della salute è
l’averla subordinata, almeno in talune circostanze, alle pretese
imprenditoriali, non certo il contrario.
Un’ultima
notazione: dopo quarant’anni di culto della governabilità siamo giunti
al punto di additare Alessandro Magno – il condottiero che
recideva/decideva (l’etimologia è la medesima) i nodi politici a colpi
di spada – a modello per i nostri governanti. Un allontanamento
dall’ideale democratico contro cui Luigi Bobbio aveva messo in guardia
sin dal 1996, proprio all’inizio della stagione della “democrazia
decidente”, con un libro istruttivo sin dal titolo: La democrazia non
abita a Gordio.
Volerelaluna