La speranza oltre la pena
di Luigi Manconi
La Repubblica 16/4
Il
cuore dell’ordinanza emessa dalla Corte Costituzionale a proposito
dell’ergastolo ostativo risiede nelle seguenti affermazioni: la norma in
questione è in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione
italiana e con l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani.
Ciò perché l’attuale disciplina, fa della collaborazione con la
magistratura l’unico modo per il condannato di ottenere la liberazione
condizionale, “anche quando il suo ravvedimento risulti sicuro”.
Dunque, per la Consulta il regime di ergastolo ostativo, confligge con la lettera e con lo spirito della Costituzione.
Tuttavia,
rinvia la decisione ultima - da cui discende la dichiarazione
definitiva di incostituzionalità, con conseguente inapplicabilità - a un
momento successivo (maggio 2022). E questo per consentire al Parlamento
di intervenire sulla materia, prima che si pronunci la Corte.
La
scelta del rinvio è analoga a quella assunta relativamente al tema
dell’aiuto al suicidio e a quello della diffamazione. È un metodo
adottato nei casi in cui l’intervento della Consulta rischia di sfiorare
l’ambito proprio della discrezionalità politica. L’ordinanza prospetta
un itinerario equilibrato, raccomandando al legislatore di tenere conto
sia della peculiare natura dei reati connessi alla criminalità
organizzata, sia della necessità di confermare l’utilità della
collaborazione con la giustizia. Una simile prudenza della Consulta, che
lascia molti insoddisfatti, si spiega non solo con la grande
delicatezza del tema, ma anche con l’ostilità che la probabile
dichiarazione di incostituzionalità già aveva suscitato: in qualche
caso, con argomenti seri e meditati, assai più spesso, con motivazioni
pretestuose e, talvolta, schiettamente strumentali. Ma chi coltiva
un’idea garantista e liberal-democratica del diritto e del sistema delle
pene non può che leggere con soddisfazione quelle parole
inequivocabili: l’ergastolo ostativo è in contrasto con norme
fondamentali della Costituzione.
Una
delle ragioni dell’importanza di questa pronuncia, consiste nel fatto
che è assai diffusa un’opinione così riassumibile: “In Italia, in
realtà, nessuno sconta davvero la sua pena fino in fondo”. Si tratta di
una delle tante, anche inconsapevoli, manifestazioni di ferocia
quotidiana. Come altre espressioni del più pigro senso comune, anche
questa è falsa. Ecco i dati: al primo settembre del 2020, nel sistema
penitenziario italiano, si trovavano recluse 1800 persone condannate al
carcere a vita e, tra esse, 1271 a quella pena che, appunto, prende il
nome di ergastolo ostativo. Quest’ultimo non ammette la liberazione
condizionale dopo 26 anni di detenzione e quel “ravvedimento” di cui
parla l’ordinanza della Consulta. Ne consegue una condanna al carcere
perpetuo: ovvero al “fine pena mai”.In altre e forbite parole, perinde
ac cadaver (l’espressione è di Sant’Ignazio di Loyola). Si consideri
che, negli ultimi quindici anni, il numero dei condannati all’ergastolo è
cresciuto costantemente; e che l’incremento è dovuto principalmente
all’aumento del numero di quelli ostativi. Eppure, la nostra
Costituzione legittima la pena in quanto tenda alla “rieducazione”. E
questo termine - proprio della cultura e del linguaggio dei costituenti
degli anni Quaranta - si riferisce alla possibilità del condannato di
emanciparsi dal proprio crimine e di “ritornare” all’interno della
comunità civile. All’opposto, una pena infinita, senza tempo e senza
scampo, quale appunto l’ergastolo, non può che essere incompatibile con
la finalità di inserimento sociale della pena. Per questo la Consulta
con una sentenza del 1974 ha ritenuto ammissibile la reclusione perpetua
solo in quanto non sia effettivamente tale, ma ammetta almeno una
possibilità, con la liberazione condizionale, di ritorno all’interno del
sistema delle relazioni sociali. E, invece, per gli ergastolani
condannati per reati “ostativi” e non collaboranti è precluso quel
diritto alla speranza spesso richiamato dalla Corte europea dei diritti
umani. Il tema riguarda un punto nevralgico del nostro ordinamento: il
rapporto tra pena e speranza. E chiama in causa quell’“incomprimibile
possibilità di recupero” in cui - secondo le parole del cardinale Carlo
Maria Martini - si esprime la dignità umana.