Il 41-bis e il caso Cospito
09.02.23 - Valentina Cimino - Libero Pensiero- Pressenza
Le ultime vicende di cronaca hanno riaperto il dibattito sulla necessità di riformare o abrogare l'articolo 41-bis della legge 354/1975 relativa all'ordinamento penitenziario.
Il 41-bis ha lo scopo di interrompere i rapporti del detenuti con il mondo esterno, ma anche con chi è all'interno del carcere. Chi è detenuto al 41-bis è in cella da solo; i colloqui, tenuti una volta al mese, si tengono attraverso un vetro divisorio (tranne quelli con i minori di 12 anni), durano un'ora e sono sempre sorvegliati da un agente della polizia penitenziaria. Tutti gli incontri poi vengono registrati. La socialità è limitata a due ore di aria al giorno e in un gruppo di massimo quattro persone. La maggior parte dei detenuti hanno commesso un reato di tipo mafioso; altri invece sono al "carcere duro" per terrorismo interno e internazionale.
La legge 663/1986, legge Gozzini, è la genitrice dell'attuale articolo 41-bis. La norma di riforma complessiva dell'ordinamento penitenziario era nata con l'obbiettivo di coniugare il momento afflittivo della pena con la rieducazione del condannato. La volontà del legislatore era quella di dare attuazione all'articolo 27 della Costituzione: l'elemento rieducativo è una pretesa di giustizia irrinunciabile, offrendo una serie di misure che potessero permettere una rinascita sociale della persona reclusa.
ART. 41-bis. – (Situazioni di emergenza). – 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
Da ciò si evince chiaramente che questa norma ha carattere particolare e non generale, essendo attuabile solo in situazioni di emergenza; se la rivolta o altra situazione grave può essere risolta attraverso i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento, l'articolo non è applicabile; il soggetto titolare del potere di applicazione della norma è il Ministro di grazia e giustizia; la sua valutazione è discrezionale ma limitata.
Dal 1986 a oggi ci sono stati numerosi interventi legislativi di modifica dell'articolo 41bis: innanzitutto l'articolo 19 del decreto-legge 306/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) ha introdotto la possibilità di applicare l'articolo 41-bis per finalità preventive di ordine pubblico e sicurezza esterne al carcere; la legge 279/2002 (Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario) ha disciplinato i termini temporali di adozione del provvedimento ministeriale e il regime di proroga del medesimo (art. 2 comma 2-bis), e il catalogo delle misure tassative a disposizione del Ministro (art. 2 comma 2-quater); la legge 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) ha infine esteso il limite temporale di applicazione del decreto ministeriale e a mutare il procedimento di visita ai detenuti sottoposti al regime di 41-bis.
Negli anni la Corte Costituzionale è intervenuta in merito all'articolo 41-bis, che però è riuscito a superare le censure costituzionali.
La legittimità del 41-bis è stata nuovamente messa in discussione in queste settimane: si sono infatti intensificate le azioni di sigle ed elementi anarchici che appoggiano la battaglia di Alfredo Cospito, che sta facendo lo sciopero della fame contro questo regime carcerario.
Mattia Messina Denaro è stato arrestato: lo Stato ha vinto sull'ultimo super latitante della criminalità organizzata. E subito si è ribadito quanto il carcere duro fosse assolutamente necessario per il capo di Cosa Nostra. Tutto questo mentre a Sassari, nell'istituto penitenziario, Alfredo Cospito continuava lo sciopero della fame.
Cospito è un militante della Federazione anarchica informale – Fronte rivoluzionario internazionale; è stato condannato a 10 anni e otto mesi per aver gambizzato un dirigente di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. Successivamente è stato ritenuto colpevole di un attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, dove esplosero due ordigni lasciati nei cestini, senza causare morti e feriti. La condanna in questo caso è stata di 20 anni. Cospito è in carcere da circa 10 anni, gli ultimi 6 in regime di massima sicurezza. Da maggio dello scorso anno è al 41-bis, prima ancora che la Cassazione stabilisse che le due bombe messe alla scuola allievi carabinieri – esplose quando non c'era nessuno – venissero rubricate come strage politica. I magistrati di Torino e la procura nazionale antimafia e antiterrorismo, basandosi su articoli che Alfredo Cospito aveva continuato a scrivere in carcere, hanno valutato che potesse essere un allarme sociale. È il primo caso di terrorista non conclamato ma che per gli investigatori fa parte degli anarchico-insurrezionalisti, coloro che parlano del raggiungimento dei loro ideali tramite azione diretta. E Cospito lo ha fatto, è finito in carcere perché nel 2012 ha gambizzato Adinolfi. La condanna di Cospito potrebbe aggravarsi e arrivare all'ergastolo ostativo.
Cospito da più di 100 giorni è in sciopero della fame, contestando il regime carcerario a cui è sottoposto, ed è in fin di vita. L'udienza sul 41-bis è stata anticipata dalla Cassazione al 24 febbraio. Intanto il procuratore generale di Torino ha dato parere contrario alla revoca del 41-bis. Alfredo Cospito, fa sapere il suo legale, continuerà lo sciopero della fame. Non soltanto per lui, ma per tutti i condannati a un regime disumano e disumanizzante.
Lo Stato deve sciogliere il nodo sul 41-bis. L'inerzia istituzionale sta lasciando morire un uomo. Le prescrizioni costituzionali non hanno quindi, a questo punto, alcun valore:
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.