Riaperture e “rilancio”: il ritorno dei diritti, ma quali?
Alessandra Algostino
Con
il decreto legge n. 33 del 16 maggio 2020, il Dpcm ad esso correlato
del 17 maggio 2020 e il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, si apre
la fase 2. Alcuni diritti ritornano in piena forma, altri sottotono,
altri sono ancora grandi assenti, altri, infine, si impongono con
veemenza.
Il
decreto legge n. 33 prevede una generale cessazione delle misure
limitative della libertà di circolazione, a decorrere dal 18 maggio
2020, all’interno del territorio regionale e, quindi, dal 3 giugno,
anche fra le regioni e rispetto all’estero, con la possibilità di
introdurre limitazioni in relazioni a specifiche aree in caso di
aggravamento dell’epidemia (art. 1).
Torna
anche, dal 18 maggio, e dunque in ritardo rispetto alle riaperture di
molte attività produttive (disposte dal 4 maggio 2020), il diritto di
riunione, ma non quello “di corteo”. Il decreto legge n. 33 prevede che
«le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro» (art. 1, comma 10) e il
Dpcm del 17 maggio 2020 (art. 1, lett. i) specifica che possono
svolgersi «manifestazioni pubbliche», con l’osservanza delle misure di
distanziamento e di contenimento previste (condizioni ragionevoli alla
luce della perdurante presenza dell’epidemia), ma aggiunge che esse sono
consentite solo «in forma statica». Risultano, dunque, vietati i
cortei, in quanto riunioni «in movimento»? La restrizione alle
manifestazioni a quelle «in forma statica» è una limitazione non
ragionevole e, introducendo una limitazione ulteriore rispetto a quella
prevista con decreto legge, viola la riserva di legge che l’art. 17
Cost. prevede a garanzia della libertà di riunione. La libertà di
riunione è vitale in una democrazia, per garantire il pluralismo e
l’espressione del conflitto.
Non
torna il diritto all’istruzione.
La sospensione delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado è ribadita dal Dpcm del
17 maggio 2020 (art. 1, lett. q). Il diritto alla salute può, dunque,
ampiamente cedere a fronte del diritto di iniziativa economica privata,
ma non consente di immaginare alcuna forma di didattica in presenza,
cioè di effettiva garanzia del diritto all’istruzione della
Costituzione: inclusivo e teso alla rimozione delle diseguaglianze.
Si
può aggiungere come alla scarsa considerazione per il diritto
all’istruzione si accompagni quella per il settore della cultura, per i
musei, per le biblioteche, per i centri culturali, per l’attività
convegnistica. Il decreto legge n. 33 rinvia per «le manifestazioni, gli
eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di
pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e
fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo
pubblico o aperto al pubblico» alle modalità stabilite con Dpcm (art.
1, comma 8). E il Dpcm 17 maggio 2020 prevede l’accessibilità ai musei,
posticipa al 15 giugno l’apertura di spettacoli «in sale teatrali, sale
da concerto, sale cinematografiche e in spazi anche all’aperto» (art. 1,
lett. m), sospende le attività dei centri culturali (art. 1, lett. z) e
differisce a data successiva alla scadenza del decreto (14 giugno) ogni
«attività convegnistica o congressuale» (art. 1, lett. v).
Trionfa
invece l’art. 41 Cost. o, meglio, l’art. 41 nel suo primo comma: il
riconoscimento dell’iniziativa economica privata. Il tentativo del
secondo comma dell’art. 41 di introdurre delle limitazioni, affermando
che essa «non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo
da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», che
ben poteva coniugarsi con le esigenze legate alla tutela della salute,
mostra una scarsa capacità performativa nei confronti dei rapporti di
forza (le pressioni di Confindustria, per intendersi). La grundnorm
profitto si impone sulla salute e l’economia – nihil sub sole novi –
impone i propri diktat alla politica. Un analogo cedimento del diritto
alla salute – si noti – non vale per la tutela di altri diritti
costituzionali fondamentali a partire, come osservato, dal diritto
all’istruzione. Il c.d. “decreto rilancio” (decreto legge n. 34), se
ancora non fosse evidente il peso delle libertà economiche nel
bilanciamento con il diritto alla salute (diseguale rispetto a quello di
altri diritti costituzionali), mostra la forza dei poteri economici
nell’orientare le scelte politiche anche in relazione alle misure di
sostegno. La logica dell’art. 41, comma 3, Cost., secondo cui l’attività
economica può essere «indirizzata e coordinata a fini sociali», viene
capovolta. Si pensi, emblematicamente, al taglio dell’Irap (del saldo e
dell’acconto dovuti a giugno) per le imprese sino a 250 milioni di
fatturato (art. 24), o al prestito di 6.3 miliardi preteso da FCA (dopo
il trasferimento della società, la chiusura o la drastica riduzione di
molti degli stabilimenti italiani, per tacere di quanto ricevuto dallo
Stato nel corso degli anni).
Quanto
alle politiche sociali (che costituiscono all’incirca un terzo delle
misure previste dal decreto rilancio, compresa la cassa integrazione),
al di là di qualche investimento nella sanità, nella scuola o nella
ricerca, esse rispecchiano la logica del sussidio una tantum (dal
reddito di emergenza ai vari bonus): un estemporaneo aiuto, non un passo
nella costruzione di un progetto di emancipazione della persona e della
società (nella prospettiva dell’art. 3, comma 2, Cost.). Le misure
previste sono cioè da ascriversi a un approccio in stile caritatevole e
adottate non tanto nello spirito di costruire per il futuro una società
più eguale ed emancipata, quanto dettate dalla paura della rabbia
sociale, con l’obiettivo primario dunque di calmierare e neutralizzare
esplosioni di conflitto sociale.
Nel
quadro fosco di un “rilancio” che ruota attorno alle esigenze del
profitto si inserisce anche il rischio di un indebolimento delle tutele
dei lavoratori, già depauperate da anni di distruzione del diritto del
lavoro, nel nome delle “necessità” di recuperare quanto perso nella
chiusura delle attività, anche in deroga, ça va sans dire, ai diritti
del lavoratore; una deroga, che, sempre sotto il ricatto della crisi,
facilmente si tramuta in normalità.
Lungi
dal cogliere l’occasione per rafforzare lo Stato sociale, per
indirizzare l’economia, per riformare il sistema fiscale in senso
progressivo e redistributivo, il “rilancio” pare saldamente ancorato e
lanciato nello spazio neoliberale.
Occorre invertire la rotta.
Volerelaluna 23/5