La tutela della libertà di parola
Omofobia, perché la legge va fatta
di Luigi Manconi
C’è da augurarsi che il tormentato percorso della legge contro la omotransfobia si concluda positivamente. E, tuttavia, vanno presi molto sul serio alcuni degli argomenti critici addotti da una parte degli oppositori di quella normativa. Che non si trovano solo tra gli omofobi dissimulati e gli intolleranti dichiarati, tra i liberali velati, quelli “per Salvini” e gli integralisti di tutte le parrocchie ideologiche, bensì anche tra persone in perfetta buona fede; così come in alcuni significativi settori dell’intelligenza cattolica. Il punto cruciale riguarda il rapporto tra la più ampia libertà di opinione e di espressione e la tutela della reputazione di individui e gruppi. In altri termini, tra libertà di parola e protezione della dignità delle minoranze. Si tratta, infatti, di due beni entrambi costituzionalmente garantiti, sia pur con modulazioni diverse, e nessuno dei due dominante rispetto all’altro. Per questo il loro bilanciamento richiede grande saggezza. Va ricordato, comunque, che la tutela rafforzata è richiesta da precise circostanze storico-ambientali a favore di alcuni gruppi ritenuti dal “legislatore – scrive Angelo Schillaci su giustiziainsieme.it – come particolarmente vulnerabili (non in sé, ma in conseguenza di specifiche dinamiche socio-culturali)”. Di conseguenza, ci si deve chiedere se la manifestazione delle idee debba incontrare un limite quando produce una situazione di concreto pericolo di lesione di beni giuridici determinati. Tra questi, è prioritaria la dignità della persona e quella di gruppi meritevoli di tutela rispetto al tentativo di avvelenamento del “clima” e della percezione collettiva di quegli stessi gruppi (secondo la Corte costituzionale tedesca a proposito del negazionismo e di altri reati di opinione). Finora, l’orientamento della giurisprudenza ha individuato nel rapporto tra parola e lesione e, dunque, nell’idoneità della prima a determinare la seconda, istigando comportamenti pregiudizievoli, il presupposto di legittimità costituzionale di tali reati. In questo quadro la legge contro la omotransfobia intende introdurre un meccanismo di protezione speciale, che permetta di sanzionare più efficacemente quelle condotte discriminatorie o aggressive dettate - oltre che da “motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi” (come già nella legge Mancino) - dall’ostilità per ragioni di “sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità”. Con una cruciale differenza rispetto alla sanzione dei comportamenti correlati al primo catalogo (“motivi razziali…”): il secondo catalogo (“motivi di sesso…”) non sanziona la mera propaganda e limita la punibilità alle sole condotte istigative: connotate dunque da una maggiore prossimità e potenzialità lesiva rispetto al bene protetto, ovvero la dignità delle vittime. Viene salvaguardata, così, in maniera rigorosa la piena libertà di pensiero e di espressione richiamata nell’art. 4, dove si legge che “sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti” (introdotto da un emendamento del liberale Enrico Costa, prima in Forza Italia e ora in Azione). Insomma, viene previsto come sanzionabile il nesso di causalità, la diretta relazione, il rapporto consequenziale tra parola e atto, proprio in ragione della valenza istigativa (da verificare in concreto) della prima. Dunque, la parola che si fa atto e che produce e scatena la discriminazione o la violenza. Perciò, le circostanze essenziali che tracciano il perimetro del reato si ritrovano nel significato del termine “istigazione” e in quel “concreto” che accompagna la parola “pericolo”, attribuendo a quest’ultimo un significato puntualmente definito dalla materialità delle condizioni che si verificano. È quanto affermato da una sentenza della Cassazione: “Valutare la concreta ed intrinseca capacità della condotta a determinare altri a compiere un’azione violenta con riferimento al contesto specifico e alle modalità del fatto” (n.42727/2015). Quindi le opinioni di quanti ritengono, che so?, il matrimonio omosessuale come un obbrobrio o un peccato o una catastrofe morale non sono in alcun modo minacciate da questa legge. E ci mancherebbe altro. Eppure, questa sembra essere la preoccupazione più diffusa tra gli oppositori. Penso, piuttosto, che questa legge, garantista e liberale, stabilisca un giusto equilibrio tra la piena libertà di opinione e di espressione e la tutela della dignità di quanti sono oggetto di discriminazione. E risponda positivamente al dilemma proposto da Karl Popper nel 1945 a proposito del “diritto a non tollerare gli intolleranti”.
La Repubblica 6 aprile