Salviamo il soldato Zan
di Gianni Cuperlo e Luigi Manconi
La Repubblica 5/11
È ancora possibile “salvare il soldato” Zan? Ovvero evitare che il voto del Senato del 27 ottobre scorso affossi definitivamente l’ambizione a fare anche del nostro un Paese più avanzato in materia di diritti della persona?
Sì, pensiamo che sia possibile agire per raggiungere, dopo un
quarto di secolo dalla prima proposta di legge, un traguardo sfuggito
all’ultimo miglio.
Lasciamo sullo sfondo il rimpallo di colpe su chi trincerandosi dietro la segretezza del voto ha azzerato il percorso del provvedimento. Che, nel passaggio della legge a Palazzo Madama, Italia Viva abbia mutato posizione è un dato sotto gli occhi di tutti. Allo stesso modo, è una ovvia constatazione che un pezzo della destra una legge contro omo e transfobia semplicemente non la tolleri. Restano indimenticabili le parole, pronunciate in Aula, del capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo: con questa legge si vorrebbe «indurre i bambini a cambiare sesso, ancora prima che si accorgano di averlo» (dal resoconto parlamentare). E, tuttavia, il problema è comprendere se esista la strada perché un testo rivisto, senza ripartire da zero, abbia qualche seria possibilità di arrivare fino all’approvazione, reggendo l’urto di ambigue manovre e di nuovi tentativi di affossamento.
Con un’unica premessa: giunti dove siamo quel che non si può fare è travestire da “modifiche” uno stravolgimento dei principi che sono a fondamento di una buona legge.
Per maggiore chiarezza: è vero che dotare l’Italia di una norma di contrasto all’odio omotransfobico rappresenterebbe un obiettivo storico, ma affinché sia tale bisogna che la norma non appaia e soprattutto non sia — oltre che illiberale — inutilmente declamatoria e priva di efficacia.
Detto ciò, se si sceglie questo metodo è logico partire dall’articolo 1 del ddl Zan, prendendo atto della critica verso un eccesso definitorio tradotto in quattro diverse tipologie (sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere) con il rischio di rendere la norma troppo o troppo poco comprensiva e privandola così della necessaria duttilità e lungimiranza.
Lasciamo sullo sfondo il rimpallo di colpe su chi trincerandosi dietro la segretezza del voto ha azzerato il percorso del provvedimento. Che, nel passaggio della legge a Palazzo Madama, Italia Viva abbia mutato posizione è un dato sotto gli occhi di tutti. Allo stesso modo, è una ovvia constatazione che un pezzo della destra una legge contro omo e transfobia semplicemente non la tolleri. Restano indimenticabili le parole, pronunciate in Aula, del capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo: con questa legge si vorrebbe «indurre i bambini a cambiare sesso, ancora prima che si accorgano di averlo» (dal resoconto parlamentare). E, tuttavia, il problema è comprendere se esista la strada perché un testo rivisto, senza ripartire da zero, abbia qualche seria possibilità di arrivare fino all’approvazione, reggendo l’urto di ambigue manovre e di nuovi tentativi di affossamento.
Con un’unica premessa: giunti dove siamo quel che non si può fare è travestire da “modifiche” uno stravolgimento dei principi che sono a fondamento di una buona legge.
Per maggiore chiarezza: è vero che dotare l’Italia di una norma di contrasto all’odio omotransfobico rappresenterebbe un obiettivo storico, ma affinché sia tale bisogna che la norma non appaia e soprattutto non sia — oltre che illiberale — inutilmente declamatoria e priva di efficacia.
Detto ciò, se si sceglie questo metodo è logico partire dall’articolo 1 del ddl Zan, prendendo atto della critica verso un eccesso definitorio tradotto in quattro diverse tipologie (sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere) con il rischio di rendere la norma troppo o troppo poco comprensiva e privandola così della necessaria duttilità e lungimiranza.
Una soluzione potrebbe essere la soppressione
dell’articolo 1 mantenendo inalterata l’estensione dell’articolo 604-bis
del Codice penale alle condotte “motivate dal sesso, dal genere,
dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere e dalla disabilità
della vittima” (l’attuale articolo 2 del testo).
In tal modo non si
annullerebbe il riferimento all’identità di genere, per altro già
ampiamente riconosciuta dal nostro ordinamento (nello specifico dalla
Corte Costituzionale e dalla Cassazione) e dalla giurisprudenza
prevalente della Corte europea dei diritti umani.
Il punto di fondo è
che in quella definizione non si riverserebbe un principio ideologico:
essa, piuttosto, dovrebbe riflettere una concreta condizione soggettiva,
a oggi priva di tutele. E si collocherebbe, quel principio, nell’ambito
di una specifica fattispecie penale, liberando la legge dal sospetto di
voler introdurre una formulazione più attinente alla sfera del libero
convincimento personale che non a una tipizzazione giuridica.
Una seconda modifica potrebbe riguardare l’articolo 4 sulla “libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.
Una seconda modifica potrebbe riguardare l’articolo 4 sulla “libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.
In questo caso si può intendere la
formulazione indicata come eccessivamente riduttiva rispetto alla
molteplicità di espressioni in cui si può declinare la libertà di
manifestazione del pensiero. La soppressione dell’articolo eviterebbe
ogni equivoco sulla più ampia espressione delle idee — rischio
paradossale per una legge che si vuole “di libertà” — garantendo, al
contempo, all’articolo 21 della Costituzione, di esercitare la sua
funzione di tutela delle legittime convinzioni, purché prive di ogni
valenza istigativa.
Infine, sulla contestata istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, non appare in alcun modo giustificato l’allarme per un presunto “indottrinamento”, tanto meno dei minori.
Infine, sulla contestata istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, non appare in alcun modo giustificato l’allarme per un presunto “indottrinamento”, tanto meno dei minori.
L’obiettivo
dell’articolo è in tutta evidenza la promozione di iniziative
informative, formative e culturali tese al contrasto di stereotipi e
pregiudizi alla base di comportamenti di discriminazione e violenza.
Come si vede, esiste la possibilità di trarre dalla sconfitta subita al Senato un monito a non rinunciare a una battaglia di rispetto e dignità. Riuscirci non sembra facile, anche per la rudezza dei toni riemersi negli ultimi giorni sui social e non solo. Ma come la storia dei diritti insegna, anche quella che procede lungo sentieri tortuosi, è nella volontà di superare gli ostacoli che si misura la tenuta e la coerenza di una politica davvero riformatrice.
Come si vede, esiste la possibilità di trarre dalla sconfitta subita al Senato un monito a non rinunciare a una battaglia di rispetto e dignità. Riuscirci non sembra facile, anche per la rudezza dei toni riemersi negli ultimi giorni sui social e non solo. Ma come la storia dei diritti insegna, anche quella che procede lungo sentieri tortuosi, è nella volontà di superare gli ostacoli che si misura la tenuta e la coerenza di una politica davvero riformatrice.
Oggi siamo dinanzi a uno di quegli
ostacoli. L’invito è a non sottovalutarne la portata, ma — allo stesso
tempo — a non giudicarlo tanto alto da risultare insuperabile.
La
morale? Merita provarci.