giovedì 26 agosto 2021

CAMBIARE TUTTO PER CAMBIARE NIENTE

 Manca il potere deliberativo

Tratto da “Sinodalità plurale

In Concilium 2/21

Di Alphonse Borras

Nel diritto universale del codice di diritto canonico del 1983 (per i cattolici di rito latino) oltre al can. 127 che tratta del consenso di cui un superiore ha bisogno per compiere un atto, si tratta del consenso del collegio dei consultori (can. 272; 485; 500,§2;1018,§1,2;1277;1292; §§1-4)

dell'approvazione di chi di diritto in materia principalmente patrimoniale(can.174;1222,§2;1277;1292,§§1-4;1524,§2) e del consenso del consiglio del superiore o moderatore nella vita consacrata (cann.638§3;647;665,§1;684§1;686§§1 e 3;688§2;690;703;726§2;743;744§1;745;1018§1,2).

Tanto negli istituti di vita consacrata (cann. 573-720) quanto nelle società di vita apostolica (cann.731-755) come pure nelle associazioni di fedeli, private o pubbliche (cann. 298-329), il consenso dei membri è generalmente richiesto per le questioni principali della vita e del governo di tali istituzioni, in conformità con i loro statuti e costituzioni. Oltre a questi canoni, sul piano delle chiese locali diocesane, a parte le elezioni a un ufficio o a una carica (cf.cann.164-179) non vi è alcuna menzione della necessità di un consenso individuale o collettivo per risolvere una questione o prendere una decisione. In linea generale il suffragio deliberativo è in realtà appannaggio dei vescovi sul piano dei raggruppamenti di chiese o su quello della Chiesa universale*, salvo, come appena segnalato, negli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le associazioni di fedeli.  In altre parole nel diritto del Codice del 1983, è giocoforza constatare in modo generale un deplorevole minimalismo del coinvolgimento dei battezzati sul modo deliberativo, almeno nella vita diocesana e in particolare parrocchiale. Il loro protagonismo non si esercita affatto in organi deliberativi.


*L’ assenza di protagonismo dei fedeli laici è ancora più flagrante sul piano di un raggruppamento di chiese particolari. I vescovi hanno un suffragio deliberativo nei concili particolari e nelle conferenze episcopali, ma le decisioni che approvano devono basarsi su una maggioranza qualificata e se sono soggette a modalità di recognitio da parte della sede Apostolica. E infine sul piano della Chiesa universale, i vescovi in concilio ecumenico hanno voce deliberativa, ma i decreti conciliari devono essere approvati dal Papa in unione con i padri conciliari, confermati e da lui approvati; al di fuori di un concilio, i decreti del collegio episcopale hanno bisogno di questa conferma e promulgazione pontificia.

Quanto al sinodo dei vescovi esso ha potere deliberativo solo su concessione del Papa.